Sez. 3, Sentenza n. 22406 del 19/10/2006 (Rv. 593091 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Giudizi iniziati dopo dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato - Contenuto della legge straniera - Indicazione e prova a cura della parte che la invoca - Omissione - Conseguenze - Riferimento alla legge italiana - Necessità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 continua ad applicarsi il principio secondo cui, qualora una parte invochi in suo favore una legge straniera, deducendone la diversità rispetto a quella italiana, la stessa, tuttavia, deve provvedere ad indicare quale sia e attivarsi per fornire tutta la documentazione in modo da porre il giudice nella condizione di formare il proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina. Pertanto, in difetto di tale allegazione, se il giudice non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti, o per propria nozione, egli non può rigettare la domanda in mancanza di prova circa un elemento costitutivo dell'azione, ma deve far riferimento alle leggi italiane. (Fattispecie relativa all'individuazione della legge applicabile in tema di rappresentanza di una società svizzera dopo la radiazione dal registro di commercio).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)