Sez. 3, Sentenza n. 5736 del 28/09/1983 (Rv. 430615 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 4, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 4, COMMA QUINTO DELLA LEGGE N. 814/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di contratti agrari, il termine per la sanatoria della morosità previsto dal quinto comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 può essere concesso in riferimento soltanto a morosità dell'affittuario nel pagamento dei canoni relativi alle annate agrarie 1970/71, 1971/72 e 1972/73. (Conf 3895/82, mass n 421843).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)