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Sez. L, Sentenza n. 10871 del 06/12/1996 (Rv. 501065 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | I.N.A.M. - Pensionati fruenti della pensione integrativa a carico del fondo speciale ex art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1975 - Diritto all'indennità integrativa speciale ex art. 1 legge n. 364 del 1975 sulla pensione integrativa - Esclusione - Testo dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978 come autenticamente interpretato dall'art. 4 comma 9-bis del D.L. n. 787 del 1985 - Impedimento all'applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 761 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501065-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA

In tema di trattamento pensionistico in favore di dipendenti del disciolto I.N.A.M. che fruiscano della pensione integrativa (rispetto al trattamento pensionistico a.g.o.) a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'I.N.P.S. a norma dell'art. 75 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761(sullo stato giuridico delle unità sanitarie locali) deve ritenersi che il riferimento, contenuto nell'ultimo comma del menzionato articolo 75, all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (il cui primo comma stabilisce la regola dell'unicità del beneficio perequativo per i titolari di più pensioni a carico dell'a.g.o., o di forme sostitutive, integrative o esonerative della stessa) comporti, l'abrogazione per incompatibilità delle norme di legge o regolamentari che (come nella specie quelle del regolamento del fondo ex I.N.A.M.) prevedano la riduzione automatica del trattamento a carico della pensione integrativa, per effetto di incremento della pensione a carico dell'a.g.o., risultando tale riduzione contraria alla ratio dell'art. 75, (con il quale si è inteso estendere la regola di esclusione del cumulo del beneficio anche ai trattamenti non obbligatori, attribuendo una sola variazione, senza tuttavia privare il pensionato di ogni meccanismo perequativo) in quanto sfavorevolmente compensativa del beneficio voluto dal legislatore. Ne consegue che l'art. 4 comma 9 bis del D.L. 30 dicembre 1985, n.787, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45, disponendo che il menzionato art. 19 della legge 843 del 1978 debba essere inteso nel senso che i trattamenti comunque integrativi della a.g.o. ivi considerati, non comprendono quelli dei quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica in relazione alla attribuzione sulla pensione dell'a.g.o. delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 legge 3 giugno 1975, n. 160, non ha comportato il venir meno del presupposto applicativo del cit. art. 75, con riguardo alle pensioni integrative a carico del sopraindicato fondo ex I.N.A.M., con l'ulteriore conseguenza che su tali pensioni l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, non spetta anche successivamente all'entrata in vigore dell'indicato art. 4, comma 9 bis, del D.L. n. 787 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 10, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)