Sez. L, Sentenza n. 4905 del 05/05/1995 (Rv. 492107 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prestazioni a carico del Fondo speciale ad esaurimento gestito dall'I.N.P.S. - Incrementi I.S.T.A.T. sulla pensione a carico dell'A.G.O. - Estensione alla pensione integrativa - Esclusione - Sopravvivenza dell'art. 19 legge n. 843 del 1978 - Influenza - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il settimo comma dell'art.75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che stabilisce per le prestazioni a carico del fondo speciale ad esaurimento gestito dall'I.N.P.S. la regola che gli incrementi legati al costo della vita spettano soltanto sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non sono dovuti sulla pensione integrativa, non è stato abrogato né modificato dall'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, nell'interpretazione autentica fornita dall'art. 4, comma nono bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986 n. 45.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)