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Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 15/05/2007 (Rv. 597773 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Questione di giurisdizione - ConfigurabilitĂ  - Esclusione - Sospensione necessaria del giudizio - ConfigurabilitĂ  - Rimedio esperibile - Regolamento necessario di competenza.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597773-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

L'accertamento di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione e non può quindi costituire oggetto di regolamento di giurisdizione, concretando invece un' ipotesi di sospensione necessaria del processo, soggetta al rimedio del regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)