Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 15/05/2007 (Rv. 597773 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Questione di giurisdizione - ConfigurabilitĂ - Esclusione - Sospensione necessaria del giudizio - ConfigurabilitĂ - Rimedio esperibile - Regolamento necessario di competenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
L'accertamento di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione e non può quindi costituire oggetto di regolamento di giurisdizione, concretando invece un' ipotesi di sospensione necessaria del processo, soggetta al rimedio del regolamento necessario di competenza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)