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Sez. 3, Sentenza n. 39345 del 03/07/2007 Ud. (dep. 24/10/2007) Rv. 237997 - 01

PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Disciplina nazionale - Percentuale di tolleranza - Compatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Disapplicazione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237997-01

PESCA - MARITTIMA

In materia di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, deve essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale che consente l'applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di tolleranza. Ne consegue che, non ammettendosi alcun limite di tolleranza, è sempre configurabile il reato di cui all'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio, senza preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie vivente marina oppure della specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la normativa comunitaria, allorquando ha voluto consentire limitazioni, lo ha espressamente previsto).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/06/1994 num. 1626, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 21/07/1998, DM Agricoltura e Foreste 22/12/2000, DM Agricoltura e Foreste 22/12/2000 art. 3, DM Agricoltura e Foreste 22/12/2000 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)