Sez. 3, Sentenza n. 35626 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237389 - 01
PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Percentuale di tolleranza sul pescato pari al dieci per cento - Disciplina dettata dagli artt. 15 L. n. 963 del 1965 e 91 d.P.R. n. 1639 del 1968 - Riferibilità - Individuazione - Fattispecie: detenzione per la vendita di kg. 3, 5 di novellame di triglia.
PESCA - MARITTIMA
In materia di disciplina della pesca, la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato - fissata nella misura del dieci per cento in base al combinato disposto degli artt. 15, lett. c) L. 14 luglio 1965, n. 963 e 91 d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 - deve intendersi riferita al quantitativo globale della stessa specie di pesce detenuto per la vendita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che la predetta percentuale di tolleranza rappresenta un'eccezione alla regola di disfavore della pesca e commercializzazione del novellame e deve quindi essere rigorosamente provata).
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)