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Sez. 3, Sentenza n. 5750 del 12/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007) Rv. 236251 - 01

PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Reato di cui all'art. 15 L. n. 983 del 1965 - Tolleranza di novellame nel pescato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236251-01

PESCA - MARITTIMA

In materia di disciplina della pesca, la detenzione e il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali integrano il reato di cui all'art. 15 lett. c) e 24 L. 14 luglio 1965 n. 963, atteso che il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione della citata legge n. 963, consentendo una tolleranza di novellame del dieci per cento sul totale catturato, è in contrasto con il Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626, che vieta la detenzione del novellame. (Nell'occasione, la S.C. ha affermato la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità colposa per negligenza, trattandosi di un operatore professionale nei cui confronti si esige la conoscenza della normativa comunitaria).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Regolam. Comunitario 17/06/1994 num. 1626, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST., DM Ambiente 21/04/1983, DM Ambiente 22/12/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)