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Sez. 3, Sentenza n. 13751 del 15/02/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236117 - 01

PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Tolleranza di una percentuale sul pescato - Non applicabilità per contrasto con le disposizioni comunitarie - Reato di cui all'art. 15 legge n. 963 del 1965 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236117-01

PESCA - MARITTIMA

In materia di disciplina della pesca, il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali configura il reato di cui all'art. 15 lett. c) L. 14 luglio 1965 n. 963, senza che sia possibile la applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato di cui all'art. 91 d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 e al D.M. 22 dicembre 2000 n. 13941, stante il contrasto di tali disposizioni con il Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Regolam. Comunitario 17/06/1994 num. 1626, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)