Sez. L, Sentenza n. 3905 del 17/03/2003 (Rv. 561175 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Domanda di mero accertamento di un fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione intesa al mero accertamento di un fatto, giacché il diritto di difendersi in giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost. può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o interesse giuridicamente protetto, sì da consentire all'avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene della vita chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario deriverebbe dall'accoglimento della domanda. (Nella specie la S.C ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un lavoratore volta all'accertamento di una tecnopatia e del proprio diritto alle "relative indennità nella misura di giustizia" senza specificare la richiesta di alcuno dei possibili molteplici benefici).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)