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Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 04/03/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213498 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Applicazione di pena "ex" art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. - Giudice competente - È la Corte d'appello.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213498-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di cd. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la Corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione "in executivis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)