Sez. L, Sentenza n. 7185 del 10/07/1990 (Rv. 468193 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO PARENTALE - INCLUSIONE IN UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI PARASUBORDINAZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO PARENTALE - INCLUSIONE IN UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI PARASUBORDINAZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione, occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita e agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà ed assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte nell'ambito di un'attività professionale esercitata al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione peraltro non opera quando i soggetti non sono conviventi sotto il medesimo tetto ma in unità abitative autonome e distinte. (V 3515/85, mass n 441132; (V 4753/78, mass n 394447; (V 2426/67, mass n 329712; (V 411/66, mass n 320812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)