Sez. 1, Sentenza n. 4467 del 26/03/2003 (Rv. 561447 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti abnormi - Impugnabilità - Condizioni - Carattere decisorio, idoneità ad incidere su diritti e a dare luogo a giudicato - Provvedimenti istruttori - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso per cassazione è esperibile, secondo i principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato. Pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo, ancorché abnormi, i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale nei confronti del provvedimento con il quale il giudice, nel corso di un procedimento di interdizione, "onerava" il pubblico ministero di disporre l'accompagnamento in tribunale dell'interdicendo, internato in ospedale psichiatrico giudiziario; la Corte ha altresì osservato, in particolare, che il ricorso per cassazione non è utilizzabile per risolvere i conflitti fra giudice e p.m., in quanto quest'ultimo, nell'ambito del processo civile, assimilato alle parti svolge, nell'interesse pubblico, la sua funzione in piena autonomia, in conformità delle norme procedurali che ne regolano l'intervento e le azioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)