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Sez. 3, Sentenza n. 22140 del 11/01/2017 Ud. (dep. 08/05/2017) Rv. 269778 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Modifiche apportate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8 - Nuova soglia di punibilità annua - Determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269778-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l'ammontare delle ritenute omesse deve essere determinato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a prescindere dal termine di scadenza previsto per il versamento, che rileva esclusivamente ai fini della individuazione del momento consumativo del reato. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto che l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2008 dovesse essere considerato nell'annualità 2008 e non in quella 2009).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)