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Sez. 3, Sentenza n. 14475 del 07/12/2016 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269329 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Successione di leggi nel tempo - Modifiche apportate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.8 - Continuità normativa dell'illecito per la sottofattispecie "sopra soglia" - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269329-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, allorquando sia superata la soglia di punibilità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che eventuali discrasie del sistema dell'illecito, anche ai fini del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, tra la precedente incriminazione divenuta penalmente irrilevante in caso di omissioni "sotto soglia" e la sussunzione di essa nella sottofattispecie integrante l'illecito amministrativo, rimangono estranee alla regiudicanda penale, dovendo trovare soluzione nella sede in cui l'illecito è stato "ope legis" trasferito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 64, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)