diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5406 del 15/10/1981 (Rv. 416117 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - RAPPORTI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - PROVA DELLA PATERNITÀ NATURALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416117-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - RAPPORTI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - PROVA DELLA PATERNITÀ NATURALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'ultimo capoverso dell'art. 269 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 113 della legge 19 maggio 1975 n. 151, nello stabilire che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra quest'ultima ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale, non esclude, ma anzi legislativamente conferma, che l'esistenza di detti rapporti, può, nel concorso di altri elementi anche presuntivi, essere assunta come mezzo di prova della paternità naturale. (V. 6217/80, mass. N. 409945; (V. 4980/77, mass. N. 388596; (Conf. 4418/76, mass. N. 383133).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)