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Sez. 3, Sentenza n. 3459 del 28/12/1973 (Rv. 367461 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FORMALITA PER GLI ATTI GIUDIZIARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367461-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FORMALITA PER GLI ATTI GIUDIZIARI - ESCLUSIONE.*

La notifica da parte del proprietario, della proposta di alienazione del fondo dato in affitto, prevista dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, a favore dell'affittuario, e subordinata al solo Onere della Forma scritta, ma non necessita, al pari di ogni altra dichiarazione recettizia stragiudiziale, delle formalita prescritte dal codice di rito per gli Atti giudiziali, essendo, all'uopo, sufficiente una qualsiasi modalita idonea al sicuro raggiungimento dello scopo della piena conoscenza della proposta da parte del o dei destinatari. (nella specie, trattandosi di comunicazione nominativamente rivolta ad ognuno degli affittuari, notificata in unica copia, si sosteneva l'inidoneita di essa ai fini del decorso del termine di decadenza degli affittuari dal diritto di esercitare la prelazione. La SC ha respinto il motivo di ricorso alla stregua del principio enunciato in massima). (V 3722/71, mass n 355507).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)