Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 18/04/1977 (Rv. 385147 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - LIBERTA DI FORMA - FUNZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - LIBERTA DI FORMA - FUNZIONE.*
La notificazione della proposta di alienazione, da parte del proprietario al coltivatore diretto del fondo gia promesso in vendita a terzi, puo essere fatta, ai sensi dell'art 8, quarto comma, legge 26 maggio 1965, n 590, con ogni mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, che e quello di provocare l'eventuale Esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto. (nella specie, la Corte del merito aveva ritenuto utilmente effettuata la notificazione a mezzo di lettera raccomandata. La SC ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 3459/73, mass n 367461; (Conf 3722/71, mass n 355507).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)