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Sez. 3, Sentenza n. 1060 del 17/02/1979 (Rv. 397259 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'AFFITTUARIO DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - IDONEITA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397259-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'AFFITTUARIO DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - IDONEITA - FUNZIONE.*

La notificazione all'affittuario del contratto preliminare di vendita del fondo da lui goduto e adempimento idoneo a consentire l'Esercizio del diritto di prelazione previsto dalle vigenti norme, in quanto la lettera raccomandata, prevista dall'art 8 della legge n 817 del 1971, e dall'art 8 della legge n 590 del 1965, non costituisce una formalita prescritta a pena di inefficacia, dal momento che la normativa in esame non impone l'adozione di forme solenni, ma richiede unicamente che la proposta di alienazione sia effettuata in maniera e con mezzi idonei a consentire il raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, e cioe quello di provocare l'eventuale Esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto. (Conf 1434/77, mass n 385147; (Conf 3459/73, mass n 367461).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)