Sez. 6, Sentenza n. 49989 del 07/07/2004 Ud. (dep. 30/12/2004) Rv. 230588 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Custode dei beni pignorati - False dichiarazioni rese al collaboratore Unep - Configurabilità del delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che le false dichiarazioni rese dal custode dei beni pignorati al collaboratore UNEP della Pretura integrassero il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)