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Sez. L, Sentenza n. 3031 del 23/03/1998 (Rv. 513859 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda giudiziale di rendita per infortunio sul lavoro - Successiva richiesta di considerazione dei relativi esiti congiuntamente con quelli di altro infortunio precedentemente ammesso a rendita (art. 80 T.U.) - Modifica della domanda - Sussistenza - Ammissibilità in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513859-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Riguardo alla domanda di accertamento del diritto ad una rendita per l'inabilità permanente derivata da un infortunio sul lavoro, l'allegazione dell'assicurato di essere già titolare di una rendita in dipendenza di un precedente infortunio, al fine di conseguire la costituzione di una rendita unica, sebbene compatibile con l'originario "petitum", implica quanto meno una "emendatio libelli", mirando ad introdurre nel giudizio di secondo grado un tema di indagine affatto diverso da quello sottoposto al primo giudice, tema che verrebbe ad alterare i termini della controversia, richiedendo accertamenti e valutazioni del tutto nuovi ed estranei rispetto a quelli resi necessari dalla formulazione della pretesa in primo grado, così da implicare la violazione del rigoroso divieto di "ius novorum" in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)