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Sez. L, Sentenza n. 5648 del 08/06/1999 (Rv. 527209 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda giudiziale di rendita per malattia professionale - Successiva richiesta di valutazione congiunta con malattia professionale presistente ammessa a rendita ex art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 - Proposizione nell'atto d' appello ovvero nella memoria di costituzione in appello - Ammissibilità - Proposizione nelle note difensive in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527209-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Nel giudizio promosso per l'accertamento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, la successiva richiesta, ex art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, di valutazione congiunta degli esiti con malattia professionale preesistente ammessa a rendita - non integrando una mutatio libelli(costituendo il richiesto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, senza alcun potere discrezionale dell'Istituto assicuratore) e stante la riconosciuta ammissibilità, in quel grado di giudizio di produzione di nuovi documenti e di valutazione delle malattie e degli aggravamenti sopravvenuti - può essere chiesta nel giudizio d'appello, in sede di ricorso ovvero di memoria di costituzione e non nel corso dello stesso giudizio (nella specie in sede di note difensive).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)