Sez. 3, Sentenza n. 6037 del 15/10/1986 (Rv. 448367 - 01)
RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI CAUSE REMOTE O DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI CAUSE REMOTE O DI PREGRESSI COMPORTAMENTI DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità, idoneo ad assurgere a causa immediata e diretta della situazione dedotta a fondamento della pretesa. Consegue che - onde escludere la necessità - non è consentita la valutazione di cause remote o di pregressi comportamenti del locatore (nella specie, la vendita di due appartamenti prima dell'acquisto di quello del quale era chiesto il rilascio), anche se possano avere mediatamente determinato la condizione fatta poi valere, salvo che venga fornita la prova di un diretto rapporto di preordinazione tra le stesse e la necessità fatta valere. (V 5517/85, mass n 442718; (V 4710/84, mass n 436609; (V 1229/81, mass n 411809; (V 1017/81, mass n 411547; (V 855/79, mass n 397032).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)