Sez. 1, Sentenza n. 5410 del 18/10/1982 (Rv. 423174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMPENSAZIONE (CONGUAGLIO) TRA CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS ED ASSEGNI ANTICIPATI DAL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA - COMPENSAZIONE (CONGUAGLIO) RELATIVO AL CREDITO DELL'ENTE PER I CONTRIBUTI DI CUI SIA STATO OMESSO IL VERSAMENTO SINO ALL'ESECUZIONE D'UFFICIO DELL'ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMPENSAZIONE (CONGUAGLIO) TRA CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS ED ASSEGNI ANTICIPATI DAL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA - COMPENSAZIONE (CONGUAGLIO) RELATIVO AL CREDITO DELL'ENTE PER I CONTRIBUTI DI CUI SIA STATO OMESSO IL VERSAMENTO SINO ALL'ESECUZIONE D'UFFICIO DELL'ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il credito del datore di lavoro verso l'INPS per assegni familiari corrisposti ai dipendenti diventa liquido ed esigibile solo a seguito dell'accertamento dell'istituto della legittimità dei relativi pagamenti e, pertanto, ove il datore di lavoro abbia omesso di procedere con i moduli G.S.2 (ora d.m. 18) alla cosiddetta autoliquidazione comunicando all'istituto stesso i dati all'uopo occorrenti, non è opponibile in compensazione rispetto al credito dell'ente per i contributi, di cui sia stato omesso il versamento sino all'esecuzione di ufficio dell'indicato accertamento, con la conseguenza che - poiché la maturazione del credito dell'INPS, alla scadenza del periodo di paga, con riferimento ai contributi dovuti per ciascun periodo, riflette l'intera quantità dei contributi stessi, cui va aggiunta una "somma aggiuntiva" pari a quella dovuta, ex art. 82 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797 - la compensazione ha luogo tra il summenzionato credito del datore di lavoro e quello dell'INPS per i contributi maggiorati di detta "somma aggiuntiva". (V 4965/81, mass n 415740; (V 3209/72, mass n 361002; (V 2524/70, mass n 348823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 37, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)