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Sez. L, Sentenza n. 1982 del 26/02/1994 (Rv. 485493 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Sottrazione di alcune delle originarie mansioni ed assegnazione di queste a dipendenti con qualifica superiore - Risarcimento del danno retributivo per dequalificazione professionale - Liquidazione - Criterio equitativo in relazione al profilo quantitativo - Ammissibilità - Riferimento al profilo qualitativo delle mansioni sottratte in mancanza di deduzione del danno professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485493-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

In tema di dequalificazione professionale per sottrazione di alcune delle originarie mansioni, assegnate, a seguito di ristrutturazione aziendale, a dipendenti con qualifica superiore, il risarcimento del danno retributivo subito dai lavoratori privati di dette mansioni è dal giudice del merito correttamente liquidato in via equitativa con riguardo al profilo quantitativo delle mansioni in questione e nella misura di un terzo della retribuzione prevista per la qualifica superiore (con la conseguente computabilità di tale differenza retributiva ai fini, in particolare, del trattamento di fine rapporto), rilevando il profilo qualitativo delle mansioni stesse ai fini della valutazione del danno professionale (nella specie non dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)