Sez. L, Sentenza n. 14596 del 20/11/2001 (Rv. 550403 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegalmente apposto - Disdetta per scadenza del termine - Disciplina ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di disdetta del contratto di lavoro per scadenza del termine apposto in violazione della legge n. 230 del 1962 (nella specie, per difetto della forma scritta al momento dell'assunzione), non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, atteso che quest'ultima presuppone indefettibilmente l'esistenza di un atto negoziale di recesso e che, peraltro, la specialità della disciplina ne impedisce l'applicazione a fattispecie diverse, in cui l'esecuzione del rapporto venga a cessare sulla base di una disposizione contrattuale, ancorché invalida, cui il comportamento delle parti si adegua.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)