Sez. L, Sentenza n. 12665 del 15/12/1997 (Rv. 510921 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Dichiarazione giudiziale della natura a tempo indeterminato del rapporto - Apparato sanzionatorio ex art. 18 legge n. 300/1970 e reintegrazione nel posto di lavoro - Applicabilità - Limiti - Retribuzione per il periodo successivo alla cessazione di fatto del rapporto - Spettanza - Costituzione in mora del creditore - Necessità - Pregressa precarietà del rapporto - Incidenza sul non decorso della prescrizione dei crediti retributivi - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'apparato sanzionatorio dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), e in particolare la reintegrazione nel posto di lavoro, previsti dalla lettera della legge per l'ipotesi di licenziamento, sono applicabili anche agli altri casi in cui l'interruzione del sinallagma funzionale sia imputabile al datore di lavoro, come quando la continuità del rapporto sia venuta meno per la scadenza di un termine dal medesimo illegittimamente apposto, considerato anche che la tutela reale del rapporto di lavoro costituisce applicazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro. Tuttavia, cessata di fatto la prestazione lavorativa alla scadenza del termine, non è dovuta la retribuzione per il periodo successivo, nonostante la illegittimità del termine, se non a partire dal momento in cui il lavoratore, con l'offerta delle sue prestazioni, abbia costituito in mora il datore di lavoro, creditore delle medesime; resta fermo, inoltre, che la conversione operata "ex post" dal giudice riguardo alla durata del rapporto, dichiarato a tempo indeterminato, non esclude la rilevanza, ai fini della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, della precedente situazione di precarietà di fatto del rapporto medesimo, dipendente dalla sua qualificazione a termine.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Costituzione art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)