diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3368 del 11/04/1996 (Rv. 496934 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Scadenza del contratto illegittimamente stipulato a tempo determinato e conseguente disdetta - Disciplina ex artt. 6 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Estensibilità del principio al contratto di formazione e lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496934-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Si applica anche al contratto di formazione e lavoro, in quanto species del genus contratto di lavoro a tempo determinato, il principio per cui, in caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - attesa la specialità della disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 (sul rapporto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge 15 luglio 1966 n. 604 (concernente l'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), e considerata altresì la qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione di un licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - né la norma di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento illegittimo, né quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato); resta peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme sopra citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato, nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)