Sez. 1, Sentenza n. 15190 del 29/11/2001 (Rv. 550744 - 01)
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Costituzione di un successivo rapporto tra il concessionario ed un terzo - Legittimità - Forme - Subconcessione - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di acque pubbliche.
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)
La disponibilità di un bene demaniale, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene stesso soltanto mediante concessione amministrativa, anche se il carattere pubblicistico di tale concessione non è di ostacolo alla costituzione di un eventuale, ulteriore rapporto tra il concessionario ed un terzo. Tale rapporto non deve, peraltro, necessariamente assumere la veste giuridica della subconcessione, atteso che l'utilizzazione del bene da parte del concessionario (nella specie, le pubbliche acque, la cui cessione, in tutto o in parte, è subordinata al nulla - osta dell'amministrazione competente) ben può avvenire attraverso la stipula di atti negoziali propri del diritto privato (come un contratto di somministrazione), e ciò anche se il terzo beneficiario sia, a sua volta, un soggetto pubblico.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 20, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 50 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)