Sez. L, Sentenza n. 5796 del 22/11/1985 (Rv. 442977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (ed a prescindere, perciò, da ogni comparazione intersoggettiva e intercategoriale), né dall'art. 3 cost., che sancisce il principio d'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nell'ambito degli accordi privatistici (come i contratti collettivi di lavoro), costituenti in ogni caso Atti di autonomia negoziale. Conseguentemente, non contrasta con alcun precetto costituzionale il contratto di lavoro, stipulato da un lavoratore con una compagnia portuale, per effetto del quale al dipendente assunto con la qualifica di lavoratore portuale (ruolo degli "occasionali anziani") viene corrisposta, nonostante l'eventuale identità di mansioni, soltanto la metà del salario minimo garantito e la metà dell'integrazione economica in caso di malattia spettanti agli operai portuali iscritti nel ruolo dei "permanenti". (V 6600/83, mass n 431324; (V 4477/83, mass n 429364).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)