Sez. 2, Sentenza n. 14441 del 22/06/2006 (Rv. 591335 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Violazioni amministrative per lo scarico delle acque reflue da depuratore comunale - Affidamento della gestione dell'impianto ad una società - Principio di solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Sussistenza all'interno della struttura del soggetto delegato - Necessità - Fondamento, limiti e condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n.689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per "culpa in vigilando", "in eligendo" o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 63 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)