Sez. 1, Sentenza n. 7351 del 30/05/2001 (Rv. 547125 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Illecito amministrativo - Elemento soggettivo - Colpa o dolo - Necessità - Non configurabilità per la persona giuridica - Responsabilità solidale per titolo autonomo - Presupposti - Violazione posta in essere nell'interesse della persona giuridica - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, "nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze", dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi; a tal fine non è sufficiente che l'attività di questi sia imputabile alla persona giuridica ma occorre anche che sia posta in essere nell'interesse della stessa (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la solidarietà in un'ipotesi in cui gli illeciti amministrativi, nella specie valutari, erano stati compiuti utilizzando la società come semplice mezzo per compiere operazioni fraudolente a vantaggio personale dei soggetti che formalmente avevano agito in nome e per conto della società).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)