Sez. U, Sentenza n. 5502 del 18/03/2004 (Rv. 571289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Richiesta di ammissione all'esame per titoli ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - Diniego - Posizione di diritto soggettivo del richiedente - Controversia conseguente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie relativa a conflitto negativo di giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di ordini professionali, nel caso di rigetto, da parte della commissione esaminatrice, della domanda di ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli per l'iscrizione all'albo degli psicologi, prevista dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la tutela giurisdizionale delle ragioni del soggetto non ammesso spetta al giudice ordinario, essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso (Fattispecie relativa a conflitto negativo di giurisdizione tra Tribunale ordinario e TAR).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)