Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006 (Rv. 588582 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Onere della prova incombente sul danneggiato - Dimostrazione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità - Necessità - Uso improprio della cosa soggetta a custodia - Responsabilità del custode - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato, rilevando la correttezza della sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi responsabilità del Comune proprietario in ordine all'infortunio occorso ad un soggetto che aveva assunto di essere inciampato in un filo di ferro ancorato nel terreno a sostegno di alcune tubazioni sottostanti, portandosi però in un'aiuola, protetta da un cordolo di cemento e non accessibile ai pedoni, sulla quale si erano sviluppati cespugli di vegetazione, così ponendo in essere un uso improprio del bene, ovvero diverso rispetto a quella che era la sua normale destinazione quale bene demaniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)