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Sez. 6, Sentenza n. 26038 del 30/06/2026 Cc. (dep. 10/07/2026) Rv. 290342-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290342-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., integra o modifica il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna dev'essere adottata previo consenso, anche tacito, dell'imputato, determinandosi, in mancanza, una nullità di ordine generale a regime intermedio per violazione di diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova con cui il giudice, senza previa interlocuzione con l'imputato, aveva disposto l'aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)