diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4761 del 03/12/2019 Cc. (dep. 04/02/2020) Rv. 278306 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice – Mancato consenso dell'imputato - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278306-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (nella specie, introducendo un obbligo risarcitorio), in difetto di consultazione preventiva delle parti e del consenso dell'imputato, trattandosi di un istituto rimesso "ex lege" all'esclusiva iniziativa di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)