diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287863-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287863-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)