Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287863-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità , di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)