Sez. 4, Sentenza n. 27249 del 15/09/2020 Cc. (dep. 01/10/2020) Rv. 279554 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. senza il consenso dell'imputato comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio "ex" art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di sospensione del procedimento e messa alla prova con la prescrizione, adottata senza il consenso dell'imputato, di non allontanarsi da un determinato territorio, se non per giustificati motivi, e di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 464 bis, Cod. Pen. art. 464 quater com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)