Sez. L, Sentenza n. 1266 del 22/02/1980 (Rv. 404766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NEGOZIO ABDICATIVO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO NEGATIVO - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NEGOZIO ABDICATIVO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO NEGATIVO - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITI - SUSSISTENZA.*
Il giudice per potere attribuire ad una quietanza di saldo la Rilevanza di un valido negozio abdicativo del lavoratore, ai sensi dell'art 2113 cod civ, deve accertare che la suddetta dichiarazione si riferisce allo specifico oggetto preteso dal lavoratore subordinato e che sussista altresi il necessario substrato soggettivo, consistente nella volonta di dismettere il diritto preteso. Pertanto, in difetto del necessario accertamento volto alla ricerca degli elementi costitutivi strutturali del negozio abdicativo, non vi e alcuna preclusione della tutela giurisdizionale per i crediti che non siano stati effettivamente soddisfatti. (V 4689/79, mass n 401239; (V 4608/79, mass n 401122; (V 2256/79, mass n 398604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)