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Sez. L, Sentenza n. 2256 del 21/04/1979 (Rv. 398604 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA DI RINUNCIA O DI TRANSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI QUIETANZA QUALIFICATA DAI GIUDICI DEL MERITO COME RINUNCIA SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI GENERICHE E DI CIRCOSTANZE IPOTETICHE.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398604-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - NATURA DI RINUNCIA O DI TRANSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI QUIETANZA QUALIFICATA DAI GIUDICI DEL MERITO COME RINUNCIA SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI GENERICHE E DI CIRCOSTANZE IPOTETICHE.*

La quietanza a saldo, sottoscritta dal lavoratore, puo assumere, ai sensi ed agli effetti dell'art 2113 cod civ, il valore negoziale di una rinuncia, ovvero, se volta a prevenire una lite attraverso concessioni reciproche, di una transazione, solo qualora risulti inequivocamente accertato, sulla base dell'interpretazione del documento e del concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che sia stata rilasciata con la chiara consapevolezza di diritti determinati, od obiettivamente determinabili, e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la quietanza, rilasciata dal lavoratore al momento della riscossione delle competenze di fine rapporto, implicasse rinuncia a pretendere il computo, nell'indennita di anzianita, di determinati compensi, in considerazione del livello di cultura del lavoratore medesimo, e del fatto che egli non poteva ignorare, anche in relazione a controversie insorte con colleghi in precedenza liquidati, il mancato calcolo dei predetti compensi da parte del datore di lavoro. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato per difetto di motivazione tale pronuncia, in quanto fondata su argomentazioni generiche e circostanze ipotetiche). (V 1298/78, mass n 390666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)