diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3440 del 07/06/1984 (Rv. 435451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSIZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSIZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - FATTISPECIE.*

La dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto una certa somma a saldo delle sue spettanze e di non avere altra pretesa da avanzare nei confronti del datore di lavoro, pur non avendo normalmente efficacia negoziale, in quanto espressione del mero convincimento dello stesso lavoratore di essere stato completamente soddisfatto del proprio credito, può tuttavia assumere, nel concorso di particolari circostanze, riservate alla valutazione del giudice del merito, il valore di una transazione (per la esistenza degli elementi dell'aliquid datum, aliquid retentum e della prevenzione della lite) o di una rinunzia (per il cosciente ed inequivoco abbandono di diritti o ragioni, determinati o determinabili). (V 2431/80, mass n 406146; (V 1266/80, mass n 404766; (V 846/80, mass n 404291; (V 1534/80, mass n 405096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)