Sez. L, Sentenza n. 45 del 07/01/1986 (Rv. 443685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - TRATTAZIONE PER PROPRIO CONTO O DI TERZI DA PARTE DI UN IMPIEGATO PRIVATO DI AFFARI IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - AUTOMATICA FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DA PARTE DI QUESTO ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - TRATTAZIONE PER PROPRIO CONTO O DI TERZI DA PARTE DI UN IMPIEGATO PRIVATO DI AFFARI IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - AUTOMATICA FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DA PARTE DI QUESTO ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso in cui il lavoratore dipendente con qualifica impiegatizia tratti, per proprio conto o di terzi, affari in concorrenza con il datore di lavoro, egli si rende inadempiente all'Obbligo di fedeltà, sancito dall'art. 2105 cod. civ., senza che da ciò ne consegua automaticamente la facoltà del datore di lavoro di intimargli il licenziamento (come già previsto dall'art. 8, primo comma, RDL 13 novembre 1924 n. 1825 sullo impiego privato), dovendo la fattispecie, sanzionata a norma dell'art. 2106 cod. civ., essere comunque ricondotta nell'alveo delle Disposizioni dettate dagli artt. 2119 cod. civ., 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 18 dello statuto dei lavoratori talché in ogni caso il giudice del merito deve valutare la gravità della condotta inadempiente del lavoratore e quindi verificare la sussistenza, o meno, della proporzionalità tra tale condotta e l'estremo rimedio costituito dalla risoluzione del rapporto. (V. 3301/85, mass n 440964; (V 4622/81, mass n 415333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 8, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)