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Sez. L, Sentenza n. 10624 del 09/05/2006 (Rv. 590054 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Diritto di iniziativa economica dell'imprenditore - Tutelabilità - Compatibilità con il diritto di sciopero dei lavoratori - Limiti - Sostituzione dei lavoratori in sciopero con lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di altri lavoratori in violazione di apposito accordo aziendale o di vincoli normativi - Conseguenza - Illegittimità dell'azione di contrasto dello sciopero attuata dal datore di lavoro - Condotta antisindacale - Configurabilità - Domanda di repressione in sede giudiziale - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590054-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore, pur essendo costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e sussistente anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori, trova in quest'ultimo il suo limite, nel senso che il datore di lavoro conserva il diritto di continuare a svolgere legittimamente la propria attività aziendale nella misura in cui, in concomitanza con l'astensione in atto dei dipendenti, non superi i limiti normativamente previsti. Nell'ambito di questo svolgimento, pertanto, il contingente affidamento delle mansioni, svolte da lavoratori in sciopero, a dipendenti non partecipanti allo sciopero, diventa illegittimo ove avvenga in violazione di una norma di legge o di norma collettiva, con la conseguente tutelabilità, da parte dei lavoratori, del loro diritto attraverso il rimedio della repressione della condotta antisindacale datoriale. Pertanto, ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il disporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, configura un comportamento lesivo dello stesso diritto di sciopero. Ugualmente assume tale connotazione anche lo svolgimento di lavoro supplementare, disposto sempre per sostituire lavoratori in sciopero, assegnato a lavoratori "part-time" a tempo determinato, in contrasto con la norma - di cui all'art. 3, comma tredicesimo, del d. lgs. n. 61 del 2000 - che prevede tale prestazione solo per lavoratori a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3 com. 13, Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)