Sez. L, Sentenza n. 8401 del 16/11/1987 (Rv. 455957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO DI ADIBIRE IL PERSONALE RIMASTO IN SERVIZIO ALLE MANSIONI ATTRIBUITE AGLI SCIOPERANTI - SUSSISTENZA - ASSUNZIONE A TERMINE DI ALTRI LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI QUESTI ULTIMI OVVERO CORRESPONSIONE DI TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE AI DIPENDENTI DISPOSTI A SOSTITUIRE QUELLI IN SCIOPERO - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO DI ADIBIRE IL PERSONALE RIMASTO IN SERVIZIO ALLE MANSIONI ATTRIBUITE AGLI SCIOPERANTI - SUSSISTENZA - ASSUNZIONE A TERMINE DI ALTRI LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI QUESTI ULTIMI OVVERO CORRESPONSIONE DI TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE AI DIPENDENTI DISPOSTI A SOSTITUIRE QUELLI IN SCIOPERO - ILLEGITTIMITÀ.*
Il datore di lavoro, ai fini della riorganizzazione dell'attività aziendale e della prosecuzione dell'attività lavorativa durante lo sciopero, può temporaneamente adibire il personale rimasto in servizio alle mansioni proprie degli scioperanti, essendo invece illegittime (e configurando condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970) sia l'assunzione a termine di altri lavoratori per sostituire quelli scioperanti - la quale sarebbe in contrasto anche con la legge n. 230 del 1962 - sia la corresponsione di trattamenti di miglior favore ai dipendenti disposti a sostituire quelli in sciopero. (V 2840/84, mass n 434880; (V 1833/81, mass n 412524).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)