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Sez. 6, Sentenza n. 41228 del 20/09/2012 Cc. (dep. 22/10/2012) Rv. 253735 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Subordinazione della sospensione al risarcimento del danno - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253735-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena su richiesta delle parti subordinando il beneficio della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno non contemplato dall'accordo sottoposto al suo vaglio, in quanto il giudice, una volta ritenuta l'applicabilità della sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici indicati nell'art. 165 cod. pen., tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale monocratico limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)