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Sez. 6, Sentenza n. 3450 del 05/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210088 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Risarcimento - Subordinazione del beneficio - Indagini sulle condizioni economiche dell'imputato da parte del giudice - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210088-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

L'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi, il Giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato. Dall'applicazione di tale principio, non può derivare al predetto grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e potendo il Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)