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Sez. 3, Sentenza n. 3197 del 13/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 242177 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione del beneficio al risarcimento del danno - Obbligo per il giudice della cognizione di accertare le condizioni economiche del reo - Esclusione - Possibilità per il condannato di far valere l'impossibilità di adempiere davanti al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242177-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio dal giudice della cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento circa le condizioni economiche del reo, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha ulteriormente precisato che incombe al condannato l'onere di provare l'assoluta impossibilità dell'adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)