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Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019 Cc. (dep. 22/07/2019) Rv. 277111 - 02

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in favore dell'imputato alloglotta - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277111-02

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)