Sez. 3, Sentenza n. 18046 del 18/01/2024 Cc. (dep. 08/05/2024) Rv. 286362-02
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Qualifica soggettiva - Titolarità di impresa o responsabilità di enti - Sufficienza - Derivazione dei rifiuti dalla specifica attività di impresa dell'agente - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Legge 09/12/1998 num. 426 art. 1 com. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)