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Sez. L, Sentenza n. 6186 del 23/05/1992 (Rv. 477344 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione | Notificazioni ad istanza di parte - Prescrizione ex art. 285 cod. proc. civ. - Accertamento - Mancanza d'apposita indicazione nella relata di notifica - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477344-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione

La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, essendo possibile individuare la parte a richiesta della quale la notifica è stata eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)